Art. 1.
(Oggetto).

      1. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è inserito il seguente:

      «6-bis. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche ai cittadini, nati in Italia ed emigrati e residenti all'estero, in possesso dei seguenti requisiti:

          a) hanno compiuto i sessantacinque anni di età e possiedono un reddito annuo inferiore o pari a quello considerato minimo ai fini della definizione dei beneficiari italiani residenti in Italia di cui al comma 6 parametrato al costo della vita del Paese di residenza del cittadino emigrato richiedente;

          b) sono stati dichiarati inabili in modo permanente e assoluto al lavoro, dall'autorità competente per la sicurezza sociale o, in sua mancanza, dall'autorità di collegamento del Paese di residenza, non sono beneficiari o non hanno diritto alla prestazione o al sussidio di natura analoga, o pur avendone diritto, possiedono i requisiti di cui alla lettera a);

          c) possiedono i requisiti di cui alle lettere a) e b) e sono residenti all'estero da almeno dieci anni».